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Denominazione di Origine Controllata e Garantita
Asti e Moscato d'Asti

La disciplinare del vino bianco dessert "Asti" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dalla legge; in particolare:
a) la denominazione "Asti" senza altra indicazione o accompagnata dalla specificazione spumante ("Asti" o "Asti spumante") è riservata alla tipologia di vino spumante;
b) la denominazione "Asti" obbligatoriamente preceduta dalla specificazione Moscato ("Moscato d'Asti") è riservata al vino bianco non spumante.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Asti" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti esclusivamente dal vitigno Moscato bianco.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Asti" e' delimitata come segue:
in provincia di Asti l'intero territorio dei comuni di Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Castiglione di Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Mombarazzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Quaranti, San Marzano, Moasca, Sessame, Vesine, Rocchetta Palafea e San Giorgio Scarampi;
in provincia di Cuneo l'intero territorio dei comuni di Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santa Vittoria d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella, Castino, Perletto e le frazioni di Como e San Rocco Seno d'Elvio del comune di Alba;
in provincia di Alessandrial'intero territorio dei comuni di Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine, Grognardo, Ricaldone, Strevi, Terzo, Visone.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita non deve essere superiore a 100 q.li per ettaro. Le uve devono assicurare, anche attraverso una preventiva cernita, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9% per il vino "Asti spumante" e del 10% per il "Moscato d'Asti".
Le operazioni di elaborazione, di presa di spuma e di stabilizzazione, nonché, le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento dei vini D.O.C.G. "Moscato d'Asti" e "Asti spumante" devono essere effettuate nel territorio delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del comune di Chieri in provincia di Torino.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Asti spumante" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine, persistente;
limpidezza: brillante;
colore: da paglierino a dorato assai tenue;
odore: caratteristico, spiccato, delicato;
sapore: aromatico, caratteristico, delicatamente dolce, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% di cui svolto compreso nei limiti dal 7% al 9,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Moscato d'Asti" all'atto dell'immission al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
limpidezza: brillante;
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fragrante;
sapore: dolce, aromatico, caratteristico, talvolta vivace o frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% di cui svolto compreso nei limiti dal 4,5% al 6,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
pressione e CO2 fino a 1,7 bar.