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Denominazione di Origine Controllata
Langhe Arneis

La disciplinare del vino bianco "Langhe" seguita dalla specificazione "Arneis" DOC è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti esclusivamente dai corrispondenti vitigni.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata "Langhe" seguita dalla specificazione "Arneis", dovranno essere prodotte nelle zone rispettivamente indicate:
L'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di Cuneo: Alba, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Corneliano d'Alba, Diano, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Magliano Alfieri, Mango, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Neive, Neviglie, Piobesi d'Alba, Pocapaglia Priocca, Roddi, Rodello, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Roero, Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba..
La resa di uva ammessa per la produzione dei vino a denominazione di origine controllata "Langhe Arneis" non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata "Langhe Arneis" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9.5%.
I vini all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino;
odore: caratteristico fine, intenso;
sapore: asciutto, fresco, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.5%;
acidità totale minima: 4.5 per mille;
estratto secco netto: 15 per mille.

Nella presentazione e designazione dei vini a DOC "Langhe" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.