|
|
|
||||||||||||||||||
|
Denominazione di Origine Controllata e Garantita
Ghemme La disciplinare del vino rosso "Ghemme" DOCG deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione: Nebbiolo (Spanna) minimo 75%; Vespolina ed Uva Rara da sole o congiuntamente per un massimo del 25%. La zona di produzione delle uve ricade in provincia di Novara, in parte del territorio amministrativo del comune di Ghemme ed in parte nel territorio amministrativo del comune di Romagnano Sesia. La produzione massima di uva in coltura specializzata non deve superare gli 80 quintali ad ettaro. La resa massima di uva per ettaro del quarto anno non dovrà superare il 70%. Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento in botti di legno, di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia, devono essere effettuate all’interno dei territori comunali di Ghemme e Romagnano Sesia. Tuttavia tali operazioni sono consentite, su autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali anche in cantine ubicate al di fuori del suddetto territorio. Per avere diritto alla denominazione di origine controllata e garantita il vino "Ghemme" deve essere invecchiato per un periodo minimo di invecchiamento di tre anni, di cui per almeno venti mesi in botti di legno ed affinato per almeno nove mesi in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno al quale si riferisce la vendemmia. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Ghemme" una gradazione alcolica minima naturale di 11.5°. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" può essere designato in etichetta con la menzione "riserva" qualora derivi da uve aventi un titolo alcolometrico naturale minimo del 12% e sia stato sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di quattro anni, di cui almeno venticinque mesi in botti di legno ed almeno nove mesi di affinamento in bottiglia. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme", all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino anche con riflessi granata; odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ed etereo; sapore: asciutto, sapido, con fondo gradevolmente amarognolo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 12; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 23 per mille. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita Ghemme "riserva", nell'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino tendente al granata; odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ed etereo; sapore: sottile, asciutto, sapido, armonico, austero ma vellutato, con fondo gradevolmente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 12,5; estratto secco netto minimo: 24 per mille. Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. |