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Denominazione di Origine Controllata
Erbaluce di Caluso

La disciplinare del vino bianco "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" DOC deve essere prodotta con uve provenienti dai vigneti composti esclusivamente dal vitigno Erbaluce.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini di qui all'art. 1 comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:
Provincia di Torino: Caluso, Agliè, Azzeglio, Bairo, Barone, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Candia, Canavese, Caravino, Cossano Canavese, Cuceglio, Ivrea, Maglione, Mazzè, Mercenasco, Montalengo, Orio Canavese, Romano Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Perosa, Piverone, Scarmagnano, Settimo Rottaro, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese, Strambino, Vestignè, Vialfrè, Villareggia, Vische;
Provincia di Vercelli: Moncrivello;
Provincia di Biella: Roppolo, Viverone, Zimone.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 non deve essere superiore a 12 q.li per ettaro.La resa massima delle uve in vino dopo l'appassimento, per la tipologia passito non deve essere superiore al 35%.
Nella vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Erbaluce di Caluso" passito o "Caluso" passito devono essere osservate le seguenti condizioni: l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un'appassimento che deve essere protratto fino ad avere un contenuto zuccherino non inferiore al 29%. Il vino a denominazione di origine controllata "Erbaluce di Caluso" passito o "Caluso" passito può essere immesso al consumo solo dopo quattro anni di invecchiamento a decorre dal 1° novembre successivo alla vendemmia. Il vino a denominazione di origine controllata "Erbaluce dei Caluso" passito o "Caluso" passito può fregiarsi della menzione "riserva" solo dopo i cinque anni di invecchiamento a decorrere dal 1° novembre successivo alla vendemmia.

La disciplinare del vino a denominazione di origine controllata "Erbaluce di Caluso" passito o "Caluso" passito prevede all'atto dell'immissione al consumo le seguenti caratteristiche:
colore: dal giallo oro all'ambrato scuro;
limpidezza: brillante;
odore: profumo delicato, caratteristico;
sapore: dolce, armonico, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17 vol. %;
zucchero residui naturali: minimo 70 g/l;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 26 g/l.
Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento, obbligatorio per la tipologia passito, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione.
Le uve destinate alla vinificazione dei vini devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10 %.
La disciplinare del vino a denominazione di origine controllata "Erbaluce di Caluso" spumante o "Caluso" spumante prevede all'atto dell'immissione al consumo le seguenti caratteristiche:
spuma: leggera, evanescente;
perlage: fine e persistente;
colore: paglierino scarico;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 vol. %;
zuccheri residui naturali massimo: 12 g/l;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l.
Le operazioni di spumantizzazione e del relativo imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.
Le uve destinate per la tipologia dei vini spumante devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5%.