La disciplinare del vino bianco "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" DOC deve essere prodotta con
uve provenienti dai vigneti composti esclusivamente dal vitigno Erbaluce.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini di qui all'art. 1 comprende l'intero
territorio dei seguenti comuni:
Provincia di Torino:
Caluso, Agliè, Azzeglio, Bairo, Barone, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Candia, Canavese,
Caravino, Cossano Canavese, Cuceglio, Ivrea, Maglione, Mazzè, Mercenasco, Montalengo, Orio
Canavese, Romano Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Perosa, Piverone, Scarmagnano, Settimo
Rottaro, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese, Strambino, Vestignè, Vialfrè, Villareggia,
Vische;
Provincia di Vercelli: Moncrivello;
Provincia di Biella: Roppolo, Viverone, Zimone.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a
denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 non deve essere superiore a 12 q.li per
ettaro.La resa massima delle uve in vino dopo l'appassimento, per la tipologia passito non deve essere
superiore al 35%.
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La disciplinare del vino a denominazione di origine controllata "Erbaluce di Caluso" passito o "Caluso" passito
prevede all'atto dell'immissione al consumo le seguenti caratteristiche:
colore: dal giallo oro all'ambrato scuro;
limpidezza: brillante;
odore: profumo delicato, caratteristico;
sapore: dolce, armonico, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17 vol. %;
zucchero residui naturali: minimo 70 g/l;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 26 g/l.
Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento, obbligatorio per la tipologia passito, devono
essere effettuate nell'ambito della zona di produzione.
Le uve destinate alla vinificazione dei vini devono assicurare un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10 %.
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La disciplinare del vino a denominazione di origine controllata "Erbaluce di Caluso" spumante o "Caluso" spumante
prevede all'atto dell'immissione al consumo le seguenti caratteristiche:
spuma: leggera, evanescente;
perlage: fine e persistente;
colore: paglierino scarico;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 vol. %;
zuccheri residui naturali massimo: 12 g/l;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l.
Le operazioni di spumantizzazione e del relativo imbottigliamento devono essere effettuate
nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.
Le uve destinate per la tipologia dei vini spumante devono assicurare un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5%.
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Nella vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Erbaluce di Caluso" passito o
"Caluso" passito devono essere osservate le seguenti condizioni: l'uva, dopo aver subito un'accurata
cernita, deve essere sottoposta ad un'appassimento che deve essere protratto fino ad avere un
contenuto zuccherino non inferiore al 29%.
Il vino a denominazione di origine controllata "Erbaluce di Caluso" passito o "Caluso" passito può
essere immesso al consumo solo dopo quattro anni di invecchiamento a decorre dal 1° novembre
successivo alla vendemmia.
Il vino a denominazione di origine controllata "Erbaluce dei Caluso" passito o "Caluso" passito può
fregiarsi della menzione "riserva" solo dopo i cinque anni di invecchiamento a decorrere dal 1°
novembre successivo alla vendemmia.