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Denominazione di Origine Controllata
Erbaluce di Caluso

La disciplinare del vino bianco "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" DOC deve essere prodotta con uve provenienti dai vigneti composti esclusivamente dal vitigno Erbaluce.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini di qui all'art. 1 comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:
Provincia di Torino: Caluso, Aglič, Azzeglio, Bairo, Barone, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Candia, Canavese, Caravino, Cossano Canavese, Cuceglio, Ivrea, Maglione, Mazzč, Mercenasco, Montalengo, Orio Canavese, Romano Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Perosa, Piverone, Scarmagnano, Settimo Rottaro, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese, Strambino, Vestignč, Vialfrč, Villareggia, Vische;
Provincia di Vercelli: Moncrivello;
Provincia di Biella: Roppolo, Viverone, Zimone.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 non deve essere superiore a 12 q.li per ettaro.La resa massima delle uve fresche in vino finito non deve essere superiore a 70%.
Le operazioni di vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione.
Le uve destinate all'appassimento dei vini devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10%.

Il vino a denominazione di origine controllata "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino;
limpidezza: brillante;
odore: vinoso, fine, caratteristico;
sapore: secco, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 vol. %;
aciditą totale minima: 5 g/l;
estratto secco minimo: 17 g/l.