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Denominazione di Origine Controllata
Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba La disciplinare del vino rosso "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" DOC deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno "Dolcetto" (100%). La zona di produzione del vino "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" comprende l'intero territorio del comune di Diano d'Alba. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. L'eventuale eccedenza non avrà diritto alla D.O.C. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11. Il vino "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" che provenga da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a gradi 12 e venga immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di gradi 12,50 qualora venga invecchiato per almeno un anno a partire dal 1gennaio successivo all'annata di produzione delle uve, può portare in etichetta la menzione "Superiore". Il vino "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino; odore: vinoso, gradevolmente caratteristico; sapore: asciutto, gradevolmente ammandorlato, di moderata acidità, di buon corpo, armonico; gradazione alcoolica minima complessiva: 11,50; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille. Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino "Dolcetto di Diano d'Alba" o "Diano d'Alba" può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile tale indicazione é sempre obbligatoria per il tipo "Superiore". |