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Denominazione di Origine Controllata
Colline Novaresi La disciplinare del vino rosso "Colline Novaresi" seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno: Nebbiolo o Spanna; Uva rara o Bonarda; Vespolina; Croatina; Barbera, è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca nera, raccomandati o autorizzati per la provincia di Novara, presenti nei vigneti nella percentuale massima del 15%. La denominazione "Colline Novaresi" senza altra specificazione è riservata al vino rosso ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, in ambito aziendale, dai vitigni appresso indicati: Nebbiolo: almeno il 30%; Uva rara : fino ad un massimo del 40%; Vespolina e Croatina, unite o disgiunte, fino ad un massimo del 30%. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colline Novaresi" devono essere prodotte nei seguenti comuni: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavagno d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano, Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna e Veruno, tutti in provincia di Novara. La resa massima di uva in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 deve essere, per le rispettive tipologie, la seguente: Nebbiolo o Spanna, Uva rara o Bonarda, Vespolina e bianco 95 quintali per ettaro; Croatina e Barbera 100 quintali per ettaro e "Colline Novaresi" (rosso) 110 quintali per ettaro. I vini all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
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