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Denominazione di Origine Controllata
Bramaterra La disciplinare del vino "Bramaterra" DOC prevede che deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione varietale; Nebbiolo (localmente detto Spanna) dal 50 al 70 %; Croatina dal 20 al 30 %; Bonarda e Vespolina congiuntamente o singolarmente dal 10 a 20%. La zona di produzione delle uve dei vino "Bramaterra" comprende i terreni comunali di Masserano, Brusnengo, Curino Roasio, Villa del Bosco, Sostegno e Lozzolo. La resa massima di uva ammessa per la produzione del "Bramaterra" non deve essere superiore a q.li 75 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Le uve destinate alla vinificazione, devono essere sottoposte a preventiva cernita in modo da assicurare al vino una gradazione alcolica minima naturale di gradi 11,5. Il vino "Bramaterra" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso granato con riflessi aranciati, che si attenua con il tempo; odore: profumo caratteristico, intenso, lievemente etereo che si affina con l'invecchiamento; sapore: pieno ed asciutto, vellutato con gradevole sottofondo amarognolo, fine di buon nerbo ed armonico; gradazione alcolica complessiva minima: gradi 12 ; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 23 per mille. Il vino "Bramaterra", qualora sia sottoposto ad un periodo d'invecchiamento non inferiore a tre anni di cui due in botti, può portare in etichetta la menzione "riserva". |