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Denominazione di Origine Controllata e Garantita
Brachetto d'Acqui

La deisciplinare dei vini «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» DOCG nelle tipologie rosso e spumante devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti esclusivamente dal vitigno Brachetto 100%.
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOCG «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata:
Provincia di Asti: interi territori dei comuni di Vesime, Cessole, Loazzolo, Bubbio, Monastero Bormida, Rocchetta Palafea, Montabone, Fontanile, Mombaruzzo, Maranzana, Quaranti, Castelboglione, Castel Rocchero, Sessame, Castelletto Molina, Calamandrana, Cassinasco, nonché Nizza Monferrato limitatamente alla parte di territorio situato sulla destra del torrente Belbo;
Provincia di Alessandria: interi territori dei comuni di Acqui Terme, Terzo, Bistagno, Alice Bel Colle. Strevi, Ricaldone, Cassine, Visone.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOCG «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro di coltura specializzata. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10%.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino di media intensità e tendente al granato chiaro o rosato;
odore: aroma muschiato, molto delicato, caratteristico;
sapore: dolce, morbido, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% di cui almeno il 5% in alcool svolto;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidità totale minima: 5 per mille.
La denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» è usata per il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni del presente disciplinare di produzione in ottemperanza alle norme vigenti sulla preparazione degli spumanti.
All'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine, persistente;
limpidezza: brillante; colore: rosso rubino di media intensità e tendente al granato chiaro o rosato;
odore: aroma muschiato molto delicato;
sapore: dolce, morbido, delicato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% di cui almeno il 6% in alcool svolto;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidità totale minima: 5 per mille.