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Denominazione di Origine Controllata e Garantita
Barolo La disciplinare del vino "Barolo" DOCG prevede che deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve del vitigno «Nebbiolo» delle sottovarietà "Michet", "Lampia" e "Rosè ". La zona di origine delle uve atte a produrre il «Barolo» include l'intero territorio dei comuni di Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d'Alba ed in parte il territorio dei comuni di Monforte d'Alba, Novello, La Morra, Verduno, Grinzane Cavour, Diano d'Alba, Cherasco e Roddi ricadenti nella provincia di Cuneo. La produzione massima ad Ha in coltura specializzata non deve essere superiore a q.Ii 80 di uva. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% al primo travaso e non dovrà superare il 65% dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio. Le uve destinate alla vinificazione, sottoposte a preventiva cemita, se necessario, devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 12,50. Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni e conservato per almeno due anni di detto periodo in botti di rovere o di castagno. Il vino "Barolo" viene invecchiato per un periodo non inferiore a cinque anni può portare come specificazione aggiuntiva la dizione «riserva». Il "Barolo", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso granato con riflessi arancione; odore: profumo caratteristico, etereo, gradevole, intenso; sapore: asciutto, pieno, robusto, austero ma vellutato, armonico; gradazione alcolica minima complessiva: gradi 13; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: gr. 23 litro. La denominazione "Barolo chinato" è consentita per i vini aromatizzati preparati utilizzando come base vino "Barolo" senza aggiunta di mosti o vini non aventi diritto a tale denominazione e con una aromatizzazione tale da consentire, secondo le norme di legge vigenti, il riferimento nella denominazione alla china. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il "Barolo" deve sempre figurare l'indicazione veritiera o documentabile della annata di produzione delle uve. |