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Denominazione di Origine Controllata e Garantita
Barbaresco

La disciplinare del vino "Barbaresco" prevede che deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve del vitigno "Nebbiolo" delle sotto varietà "Michet", "Lampia" e "Rose' ".
La zona di origine delle uve atta a produrre il "Barbaresco" include l'intero territorio dei comuni di Barbaresco, Neive, Treiso (già frazione di Barbaresco) e la parte della frazione "San Rocco Senodelvio"
La produzione massima ad ha in coltura specializzata non deve essere superiore a q. 80 di uva.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% al primo travaso e non dovrà superare il 65% dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio.
Le uve destinate alla vinificazione, sottoposte a preventiva cernita, se necessario, devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 12.
Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni e conservato per almeno un anno di detto periodo in botti di rovere o di castagno.
Il vino "Barbaresco" viene invecchiato per un periodo non inferiore a quattro anni può portare come specificazione aggiuntiva la dizione "riserva".
Il "Barbaresco" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso granato con riflessi arancione;
odore: profumo caratteristico, etereo, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, pieno, robusto, austero ma vellutato, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 12,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: gr. 23 litro.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti "Barbaresco" deve sempre figurare l'indicazione veritiera o documentabile dell'annata di produzione delle uve.